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Videosorveglianza condominio

Videosorveglianza condominioSice Srl progetta e realizza impianti adatti anche alla sicurezza del condominio, che va effettuata secondo le normative sulla privacy vigenti. Nel corso degli anni si è passati dal totale divieto di installazione nel condominio al divieto ristretto ai singoli condomini, qualora non via sia la garanzia di sicurezza e la violazione della privacy. Norme più recenti permettono l’installazione se deliberato dalla maggioranza nel corso dell’assemblea condominiale. Anche il singolo condomino può inoltre installare telecamere nelle aree comuni per motivi di sicurezza e quale "non commette il reato di cui all'art. 615-bis c.p. - anche laddove le riprese - sono effettuate contro la volontà dei condomini" (Cass. n. 44156/2008).

Nel 2012 la riforma del condominio con la legge n.22/2012 ha finalmente colmato il vuoto normativo, occupandosi dei sistemi di videosorveglianza installati nelle parti comuni. Nel dettaglio il legislatore ha confermato che è lecita l’installazione di questi impianti da parte dell’assemblea di condominio, qualora la decisione sia presa dalla maggioranza dei presenti e per almeno la metà del valore dell’edificio. Tuttavia anche una volta presa la decisione il condominio dovrà attenersi al Codice della Privacy per ciò che concerne le riprese e l’acquisizione delle stesse. Dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Garante.

Installando le telecamere nel condominio e nelle aree comuni è infine obbligatorio segnalarle con appositi cartelli e conservare le registrazioni per non più di 48 ore riprendendo solo le aree comuni evitando particolari irrilevanti come strade, palazzi e altri edifici. Inoltre i dati devono essere a disposizione delle sole persone autorizzate.

Se, invece, l’installazione dell’impianto viene fatta da persone fisiche e le immagini non sono diffuse la regolamentazione si basa su quanto stabilito dal Codice della Privacy.

La videosorveglianza privata in condominio

Parlando invece di privati questi possono decidere di installare un sistema anche senza l’autorizzazione dei condomini al fine legittimo di tutelare persone e beni da possibili eventi negativi quali furti, rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo ma anche per la prevenzione di incendi. In particolare se la telecamera viene installata per fini esclusivamente personali il privato può anche non rispettare quanto disposto dal Codice della Privacy, con l’unica attenzione di evitare di riprendere in modo indiscriminato anche aree pubbliche. Dichiara inoltre il Garante della Privacy che «se l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, la disciplina del codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi».

Ecco quindi come per installare un sistema nell’ingresso delle abitazioni e sui muri perimetrali non sono necessarie autorizzazioni e il proprietario può conservare le immagini per un tempo illimitato. Cade anche la norma che prevede l’applicazione degli appositi cartelli che indicano la presenza di telecamere e che la zona è soggetta a riprese. In Sice Srl troverete una vasta gamma di soluzioni adatte ad ogni esigenza, dalle telecamere per interni a quelle per esterni, dai modelli analogici a quelli digitali: una offerta che permette a ognuno di mettere in sicurezza la propria casa.

Come funziona la sicurezza in condominio

Come abbiamo visto quindi questi impianti di sicurezza in un condominio e la ripresa delle aree condominiali da parte di società, enti, studi professionali o condomini sono autorizzate solo se il fine è quello di proteggere i condomini da situazioni di pericolo, che possono compromettere la sicurezza di persone o beni materiali. Le cautele da adottare per l’installazione dell’impianto sono però diverse, ad esempio l’angolo di visuale deve essere ristretto solo agli spazi di pertinenza e non vanno riprese le zone comuni (strada)  o quelle davanti alle abitazioni di altre persone.

I videocitofoni in condominio

Non solo telecamere: anche i moderni videocitofoni sono infatti equiparati alla videosorveglianza per la loro capacità di riprendere immagini o suoni e di registrarli. Per questo a loro si applicano le stesse regole previste dal Codice della Privacy e dal provvedimento generale del Garante su questo tema.  Tuttavia tali norme non si applicano se il sistema è installato per fini esclusivamente personali dal singolo condomino e le immagini non vengono diffuse né offline né online tramite Internet. Per lo stesso motivo in presenza di tali circostanze la presenza del videocitofono non va segnalata con l’apposito cartello.

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